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Statuto |
Art. 10 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché nelle controversie con gli associati; in particolare ha la rappresentanza nei confronti degli istituti di credito e l’amministrazione postale, presso i quali può aprire conti correnti trarre e girare segni, stipulare mutui, contratti di comodato anche immobiliare, contratti di locazione e costituire diritti reali in generale. Il Presidente cura altresì l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente nei casi di urgenza, poi esercitare poteri del Consiglio; in tal caso occorre la ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
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