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Statuto |
Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione è composto da tre a cinque componenti, viene nominato dall’Assemblea tra coloro che rivestono qualità di associati, dura in carica per il periodo di carica del Presidente. In seno al Consiglio di Amministrazione viene nominato segretario il quale ha cura della redazione, della successiva tenuta degli atti approvati dall’assemblea e dal Consiglio. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo soltanto quanto riservato l’assemblea dalla legge e dal presente statuto.
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