Art. 12 - Assemblea degli associati
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e comprende tutti gli associati iscritti. La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente dell’Associazione mediante avviso personale gli associati da spedirsi con anticipo di almeno 10 giorni; vale in ogni caso l’affissione della convocazione, almeno 10 giorni prima dell’adunanza, presso la sede dell’associazione.. In caso di particolare urgenza a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo. Potrà inoltre essere convocata quando il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno; dovrà essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione e almeno 1/10 degli associati. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio con diritto di voto. Hanno diritto di intervenire l’assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa periodica. L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione. Al Presidente dell’Associazione spetta di constatare la validità delle deleghe e in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti all’assemblea.
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