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Statuto |
Art. 13 - Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando intervengono, in prima convocazione, almeno i due terzi degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti. L’assemblea ordinaria: -stabilisce le direttive generali dell’attività dell’Associazione; -nomine il Consiglio di Amministrazione; -nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.
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