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Statuto

Art. 18 - Avanzi di gestione

È’ vietata la distribuzione, che modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitare durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero siano a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. È fatto obbligo di impiegare gli utili avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.



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