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Statuto |
Art. 19 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o mutualistici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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